[1]Applicazione a titolo provvisorio

[2]1. Un trattato o una parte di esso vengono applicati a titolo provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore:

  • a)quando il trattato stesso cosi' dispone; o,
  • b)quando gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano in qualche altro modo cosi' convenuto. 2. A meno che il trattato non disponga altrimenti o gli Stati che hanno partecipato ai negoziati non abbiano convenuto altrimenti, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di esso nei confronti di uno Stato viene a cessare qualora tale Stato notifichi agli altri Stati fra i quali il trattato e' applicato provvisoriamente, l'intenzione di non volerne diventare parte.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art25 · fonte del testo