[1]Approvazione tacita

[2]Ogni qualvolta e' richiesta l'approvazione di un membro affinche' la Banca possa agire, salvo nei casi previsti dall'articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione e' considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un'obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all'atto della notifica dell'azione proposta.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art56 · fonte del testo