[1]Arbitrato

[2]Ogni controversia fra la Banca e un Paese che ha cessato di essere membro oppure fra la Banca e un membro dopo la decisione di porre fine alle attivita' della Banca e' sottoposta a un tribunale di tre arbitri: uno nominato dalla Banca, uno dal Paese interessato e uno, tranne intesa contraria fra le parti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia o da un'altra autorita' eventualmente designata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Una votazione a maggioranza assoluta degli arbitri e' sufficiente per raggiungere una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha facolta' di risolvere eventuali questioni procedurali in caso di disaccordo fra le parti.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art55 · fonte del testo