[1]Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali

[2](1) La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonche', nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo economico della regione o delle aree operative della Banca. (2) Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca puo' concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art35 · fonte del testo