[1]Rapporti e informazioni

[2](1) La lingua di lavoro della Banca e' l'inglese; per tutte le decisioni e le interpretazioni secondo l'articolo 54, la Banca si basa sul testo in inglese del presente Accordo. (2) I membri forniscono alla Banca le informazioni che essa puo' ragionevolmente chiedere loro per facilitare lo svolgimento delle sue funzioni. (3) La Banca trasmette ai membri e pubblica un rapporto annuale contenente lo stato certificato dei suoi conti. Trimestralmente essa trasmette inoltre ai membri un prospetto sulla situazione finanziaria come pure un estratto del conto economico, che mostri i risultati delle sue operazioni. (4) La Banca definisce una politica in materia di divulgazione delle informazioni allo scopo di promuovere la trasparenza delle sue operazioni. La Banca puo' pubblicare ogni altro rapporto che ritenga opportuno ai fini del suo scopo e delle sue funzioni.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art34 · fonte del testo