[1]- Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni

[2]Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per garantire una protezione effettiva ed adeguata: a alle persone che forniscono informazioni relative a reati determinati ai sensi degli articoli 2 a 14, o che collaborano in qualsiasi altro modo con le autorita' incaricate di investigazioni o azioni giudiziarie; b ai testimoni che rendono una deposizione su tali reati.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art22 · fonte del testo