[1]degli olii minerali e dei loro derivati

[2]Gli olii minerali ed i loro derivati destinati all'Austria attraverso il porto di Trieste sono soggetti al pagamento di un quinto della tassa erariale e di due terzi della tassa portuale in quel momento vigenti per le merci sbarcate, fermo restando che l'imposizione minima della tassa portuale non sara' inferiore a 180 Lire per tonnellata.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-06;110~accordo-art2 · fonte del testo