Le navi che compiono nel porto di Trieste operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. La tassa e' dovuta nella misura non superiore a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo, salvo quanto disposto al successivo articolo 7.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;822~art6 · fonte del testo