Parti garantiscono la protezione delle informazioni ottenute nel corso della cooperazione prevista dal presente Accordo. Nessuna delle Parti fornira' tali informazioni senza il consenso scritto dell'altra Parte a coloro che non siano Parti del presente Accordo. Un Accordo separato definira' i particolari dello scambio d'informazioni.

Testo vigente dal 4 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;11~accordo-art6 · fonte del testo