[1]Le Parti si impegnano ad assicurare la tutela dell'informazione ricevuta nel corso della collaborazione in conformita' alla propria legislazione e conformemente alle misure di sicurezza prescritte dal Paese originante. L'informazione ricevuta nel corso della collaborazione non puo' essere usata in danno agli interessi delle Parti. La trasmissione dell'informazione a terzi e' permessa solo con il consenso scritto delle due Parti. Il trasferimento a Paesi terzi delle informazioni, dei documenti, dei dati tecnici e dei materiali per la Difesa, classificati e non classificati, presentati in conformita' al presente Accordo, saranno oggetto di preliminare approvazione per iscritto dai Governi, enti e societa' che li hanno messi a disposizione, se non e' prevista un'altra modalita' in singoli Accordi tra le Parti. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti e' la seguente:

[2]REPUBBLICA ITALIANA

[3]REPUBBLICA DI BULGARIA

[4]SEGRETO

[5]DI PARTICOLARE IMPORTANZA

[6]RISERVATISSIMO

[7]RIGOROSAMENTE SEGRETO

[8]RISERVATO

[9]SEGRETO

[10]PER USO ESCLUSIVO D'UFFICIO

[11]PER USI DI SERVIZIO

[12]Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sono usate esclusivamente agli scopi per i quali sono stati messi a disposizione ed in conformita' agli obiettivi del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;78~accordo-art6 · fonte del testo