Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Strati ACP, dei paesi e territori e dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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