Ogni controversia che insorga fra Stati Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione della presente Convenzione e che non sia risolta in via amichevole e' portata innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia su domanda di una qualsiasi parte nella controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano in un'altra procedura di risoluzione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art64 · fonte del testo