Se le parti cosi' decidono, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato possono svolgersi: (a) sia nella sede della Corte permanente d'arbitrato o di altra istituzione appropriata, pubblica o privata, con la quale il Centro abbia stipulato accordi a tal fine; (b) sia in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale, dopo consultazione col Segretario Generale.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art63 · fonte del testo