(1) Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale fissa gli onorari e le spese dei suoi membri entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e dopo consultazione col Segretario Generale. (2) In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo precedente, le parti possono fissare in anticipo, d'accordo con la Commissione o il Tribunale, gli onorari e le spese dei rispettivi membri.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art60 · fonte del testo