Gli altri membri della Commissione o del Tribunale, secondo il caso, si pronunciano sulla domanda di ricusazione di un conciliatore o di un arbitro. Tuttavia, in caso di parita' di voti o qualora la domanda di ricusazione riguardi un conciliatore od un arbitro unico ovvero la maggioranza della Commissione o del Tribunale, la decisione e' presa dal Presidente. Se la domanda e' riconosciuta fondata, il conciliatore o l'arbitro oggetto della decisione e' sostituito conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art58 · fonte del testo