Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, se lo stima necessario, puo', in qualsiasi fase del procedimento: (a) chiedere alle parti di produrre documenti o altri mezzi di prova, e (b) fare i sopralluoghi e procedere alle indagini che esso ritenga necessari.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art43 · fonte del testo