(1) Il Tribunale si pronuncia sulla controversia conformemente alle norme di diritto convenute tra le parti. In difetto di accordo tra le parti, il Tribunale applica la legge dello Stato Contraente parte nella controversia - ivi comprese le norme relative ai conflitti di legge - come pure i principi di diritto internazionale in materia. (2) Il Tribunale non puo' rifiutarsi di giudicare eccependo il silenzio o l'oscurita' della legge. (3) Le disposizioni dei precedenti paragrafi non pregiudicano la facolta' del Tribunale, se le parti sono d'accordo in tal senso, di statuire ex aequo et bono.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art42 · fonte del testo