(1) Il Consiglio d'amministrazione e' composto di un rappresentante di ciascuno Stato Contraente. Un sostituto puo' agire in qualita' di rappresentante nel caso di assenza del titolare da una riunione o di sua impossibilita' di agire. (2) Salvo diversa designazione, il governatore e il sostituto-governatore della Banca, nominati dallo Stato Contraente, esercitano di diritto le funzioni rispettive di rappresentante e di sostituto.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art4 · fonte del testo