Se il Tribunale non e' stato costituito nei 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale, conformemente all'articolo 36, paragrafo (3) o nel diverso termine concordato tra le parti, il Presidente, su istanza della parte piu' diligente e, se possibile, dopo aver consultato le parti, nomina l'arbitro o gli arbitri non ancora designati. Gli arbitri nominati dal Presidente conformemente alle disposizioni del presente articolo non devono essere cittadini dello Stato Contraente parte nella controversia o dello Stato Contraente il cui cittadino e' parte nella controversia.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art38 · fonte del testo