(1) Il Tribunale arbitrale (in seguito denominato il Tribunale) e' costituito non appena possibile dopo la registrazione della domanda conformemente all'articolo 36. (2) (a) Il Tribunale si compone di un arbitro unico o di un numero dispari di arbitri nominati conformemente all'accordo tra le parti. (b) In difetto di accordo tra le parti sul numero degli arbitri e sulle modalita' della loro nomina, il Tribunale e' composto di tre arbitri; ciascuna parte nomina un arbitro ed il terzo, che funge da presidente del Tribunale, e' nominato d'accordo tra le parti.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art37 · fonte del testo