Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1968 al 16 dicembre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e tutti gli atti, contratti e formalita' relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e contributo presente o futuro spettanti cosi' all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione: della imposta di bollo sulle cambiali, che e ridotta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228; delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godra' del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio. Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed agli atti che dovranno essere effettuati dai soggetti finanziati ai sensi del precedente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-10-25;1089~art5 · fonte del testo
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