[1]ARTICOLO XVI.

[2]Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto ad Addis Abeba l'8 novembre 1975 in duplice esemplare in lingua inglese. Per il governo della Repubblica italiana: FELICE SANTINI

[3]Per il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista GIRMAW ENGIDAYEHU

Testo vigente dal 17 febbraio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-27;1086~artxvi · fonte del testo