1. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono utilizzate unicamente dall'Amministrazione doganale ed esclusivamente ai fini del presente Accordo tranne nei casi in cui l'Amministrazione doganale che ha fornito le informazioni ne ha autorizzato l'uso da parte di altre autorita' o per altri fini. 2. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e godono di una protezione e di una riservatezza almeno equivalenti a quelle previste per le informazioni dello stesso tipo dalla legislazione nazionale della Parte contraente che le riceve.

Testo vigente dal 21 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107~accordo-art17 · fonte del testo