1. Ciascuna Parte adempira' alle disposizioni derivanti dai contratti conclusi nell'attuazione del presente Accordo secondo i termini e le condizioni stabiliti nei predetti contratti. 2. Nel caso in cui un regolamento o una politica nazionale, regionale o internazionale esistente o futura influisca, alteri, invalidi o rinvii l'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi accordo o contratto correlato, le Parti lavoreranno immediatamente insieme, in buona fede, per trovare rapidamente una soluzione che garantisca la continuita' della cooperazione e del rapporto tra le Parti.

Testo vigente dal 25 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art6 · fonte del testo