1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente Accordo sara' risolta in via amichevole attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti. Le Parti non deferiranno eventuali controversie a terzi, corti o tribunali. 2. Nel risolvere una controversia, entrambe le Parti continueranno ad adempiere ai propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

Testo vigente dal 25 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art13 · fonte del testo