1. Eventuali danni causati alla Parte ospitante da un membro del personale della Parte inviante durante o in connessione con la sua missione/esercizio ai sensi del presente Accordo, saranno risarciti dalla Parte inviante. Il compenso sara' definito di comune accordo tra le Parti. 2. Se le Parti sono congiuntamente responsabili per perdite o danni causati durante o in connessione con le attivita' previste dal presente Accordo, le Parti determineranno di comune accordo in quale proporzione ciascuna di esse ha contribuito al danno e stabiliranno il risarcimento di tale perdita o danno. In mancanza di accordo sulla quota di contribuzione, la questione sara' sottoposta al Comitato Misto di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 25 giugno 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art12 · fonte del testo