1. Per "mina antipersona", si intende una mina progettata per essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimita', o contatto di una persona e che sia capace di rendere invalide, di ferire o di uccidere una o piu' persone. Le mine progettate in modo per essere fatte esplodere quando si trovano in presenza, prossimita' contatto di un veicolo, e che siano dotate di dispositivi "anti-handling", non sono considerate mine antipersona proprio per il fatto di essere dotate di questi congegni. 2. Per "mina" s'intende una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o vicino al suolo o ad altra superficie ed in modo da esplodere in presenza o prossimita' di o contatto con una persona od un veicolo. 3. Per "Dispositivo anti-handling" si intende un dispositivo che serve a proteggere una mina e che e' parte di, collegato a, aggregato a o posto sotto la mina o che si attiva quando viene fatto un tentativo di alterazione o un'azione deliberata di manomissione della mina. 4. "Trasferimento" riguarda, oltre al movimento fisico di mine antipersona nel o dal territorio nazionale, il trasferimento della proprieta' delle mine e del loro controllo, ma non riguarda il trasferimento di aree con mine antipersona gia' posizionate. 5. Per "zona minata" s'intende una zona considerata pericolosa per la presenza o la sospetta presenza di mine.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art2 · fonte del testo