All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine". All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse".

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~art3 · fonte del testo