: La partecipazione di un Paese terzo a tale cooperazione e' subordinata al preventivo accordo delle due parti. Tutte le informazioni, documenti, equipaggiamenti ed esperienze tecniche scambiati o prodotti nel quadro di questa cooperazione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del Paese beneficiario. In caso di sviluppo o produzione in comune, l'informazione, la documentazione, l'equipaggiamento e la tecnologia elaborati in collaborazione non possono essere trasferiti ne' temporaneamente ne' in maniera definitiva e non possono essere ne' riprodotti ne' ceduti a terzi senza il preventivo accordo scritto delle due parti. Le disposizioni per disciplinare l'esportazione verso altri paesi di informazioni, documentazioni, equipaggiamenti ed esperienze tecniche sviluppati o prodotti in collaborazione nel quadro della presente convenzione, saranno espressamente precisate con accordo a parte.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;105~convenzione-art3 · fonte del testo