[1]di Cooperazione

[2]La cooperazione avra' anche i seguenti obiettivi:

[3]- valutazione congiunta dell'assetto strategico della Regione Centrale, Orientale e Mediterranea, nonche' delle relative ripercussioni nel settore della difesa di entrambi i Paesi; - istituzione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa; - approvvigionamento reciproco di materiali per la Difesa, anche direttamente dalle ditte produttrici delle Parti Contraenti, fatte salve le disposizioni del presente Accordo; - visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da alti rappresentanti delle Parli Contraenti; - scambio di conferenzieri e partecipazione a corsi, conferenze e seminati organizzati dall'una o l'altra Parte Contraente; - contatti fra enti militari analoghi; - visite di unita' navali e di velivoli militari, in conformita' delle leggi in vigore nei due Paesi; - costituzione di gruppi congiunti di esperti, specie per lo svolgimento di attivita' di ricerca nell'Adriatico; - assistenza reciproca tramite lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali ed impiego delle rispettive capacita' scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, produzione e scambio di materiali ed equipaggiamenti per la Difesa, al fine di soddisfare le esigenze di entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;75~accordo-art3 · fonte del testo