Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'Accordo di Associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda o la Repubblica del Kenya, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato forma oggetto di un esame del Consiglio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art4 · fonte del testo