Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari non saranno tradotti ma la lettera o la nota di trasmissione sara' redatta nella lingua dell'autorita' richiesta e dovra' contenere le indicazioni seguenti: autorita' da cui emana l'atto; natura dell'atto di cui si tratta; nome e qualita' delle parti; nome e indirizzo del destinatario; e, in materia penale, qualificazione del reato.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art4 · fonte del testo