Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate dalla traduzione nella lingua dell'autorita' richiesta. Tale traduzione sara' autenticata da un traduttore giurato o di cui sara' ricevuto il giuramento conformemente alle leggi del paese richiedente.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art14 · fonte del testo