In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sara' accordata alle condizioni previste dalla presente convenzione, solo se in tal senso sara' stato deciso dalle parti contraenti, con semplice scambio di lettere, per ogni singolo reato o categoria di reati specificamente indicati.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art34 · fonte del testo