1. - Sono soggetti a estradizione: (1) gli individui che sono perseguiti per un reato punito dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della liberta' personale o con una misura di sicurezza il cui massimo sia uguale o superiore ad un anno di detenzione; (2) gli individui condannati in contraddittorio o in contumacia dai Tribunali dello Stato richiedente, per un reato menzionato al n. (1), ad una pena o ad una misura di sicurezza di almeno quattro mesi di detenzione. 2. - In materia di tasse, di imposte, di dogane e di cambio, l'estradizione sara' accordata alle condizioni previste dalla presente Convenzione nella misura in cui sara' stato in tal senso deciso mediante scambio di lettere per ciascun reato o categoria di reati specificamente indicati.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art2 · fonte del testo