Art. 2 — Principi generali

La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art2 · fonte del testo