Comitato Misto potra' costituire Gruppi di Lavoro composti da rappresentanti dei due Paesi come necessario. I Gruppi di Lavoro potranno includere funzionari competenti di altri Dicasteri, Enti governativi o Industrie, secondo opportunita'. Tali Gruppi di Lavoro riceveranno direttive dal Comitato Misto e ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;103~memorandum-art5 · fonte del testo