Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilita' vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni delle Comunita' anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art55 · fonte del testo