Nel corso del dibattimento la Corte puo' interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art32 · fonte del testo