[1]Il Consiglio superiore e' costituito dai Ministri di ciascuna delle Parti contraenti competenti per la pubblica istruzione e (o) per le relazioni culturali con l'estero. (1) Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno. I Ministri possono farsi rappresentare alla riunione. Il Consiglio superiore elegge fra i suoi membri il proprio presidente per un anno.

[2]------------- (1) Per la Repubblica federale di Germania sono competenti il Ministro degli affari esteri ed il presidente della Conferenza permanente dei Ministri della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art8 · fonte del testo