Il Consiglio superiore riconosce un'Associazione rappresentativa dei genitori degli allievi in quanto abbia lo scopo:

  • 1)di far conoscere alle autorita' scolastiche i desideri dei genitori e le loro proposte sull'organizzazione della Scuola;
  • 2)di organizzare, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, le attivita' parascolastiche. L'Associazione che sara' stata riconosciuta, verra' periodicamente informata sulla vita della Scuola per il tramite del direttore o dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'amministrazione.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art24 · fonte del testo