Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1926 al 22 dicembre 2008. 322 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: E' convertite in legge il R. decreto 28 agosto 1924; n. 1396, che modifica il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche, colle seguenti modificazioni:

tolto: a) all'art. 6 si sostituisce il seguente:

tolto: «Restano in vigore le disposizioni di leggi speciali per concessione di opere: marittime, idrauliche, di sistemazione di bacini montani, di bonifiche, ferroviarie e tramviarie, e di derivazione d'acqua. Ma anche alle opere pubbliche regolate da queste leggi speciali, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, relativamente ai prezzi.

tolto: «Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato e' vietato di fare contratti o concessioni a privati per persone od Enti da nominarsi, o per Societa' da costituirsi; ed e' soltanto consentito, nei casi previsti da leggi speciali, di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un Consorzio o una Societa' civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o dell'emissione del decreto di concessione».

tolto: b) all'art. 11 si sostituisce il seguente:

tolto: «All'art. 40 e' sostituito il seguente:

tolto: «Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguiscono, con o senza concorso dello Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai Consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche, ferma l'osservanza delle norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

tolto: «La risoluzione dei contratti, nel caso previsto dall'articolo 9 del presente decreto, e' pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo, parziale o anticipato della cauzione, ammesso dall'art. 21 di detto decreto, deve, per le Provincie e per i Comuni, essere autorizzato nei modi prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: «La facolta', attribuita al Ministro per le opere dello Stato dal sesto comma dell'art. 9 del presente decreto, e' estesa alle Deputazioni, provinciali, alle Giunte municipali ed agli organi corrispondenti dei consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione di lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-05-27;1013~art1 · fonte del testo