Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorita' competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente, avvisano le autorita' di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art36 · fonte del testo