1. Nell'esercizio della. competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorita' degli Stati contraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui e' sopravvenuto il cambio e' la legge di quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.

Testo vigente dal 9 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101~art15 · fonte del testo