[1]- Applicazione

[2]L'Organo direttivo, nella sua prima riunione, esamina ed adotta efficaci procedure di cooperazione e meccanismi operativi, in vista di favorire l'applicazione delle norme del presente Trattato e trattare le questioni in materia d'inosservanza. Tali procedure e meccanismi comportano un monitoraggio e l'offerta di pareri o di assistenza, compresi i pareri legali o l'assistenza giuridica, ove necessario, specialmente a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione.

Testo vigente dal 23 aprile 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art21 · fonte del testo