[1]RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI

[2]1 Non oltre due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, la Riunione delle Parti contraenti stabilisce le procedure ed i meccanismi necessari per valutare ed incoraggiare il rispetto delle disposizioni del presente Protocollo. Tali procedure e meccanismi sono congegnati in modo da agevolare uno scambio d'informazioni completo e senza riserve, portato a termine in modo costruttivo. 2. Dopo avere pienamente esaminato tutte le informazioni sottoposte in applicazione del presente Protocollo e tutte le raccomandazioni fatte per il tramite di procedure e di meccanismi stabiliti in forza del paragrafo 1, la Riunione delle parti contraenti puo' fornire i pareri, l'assistenza o la cooperazione necessari alle Parti contraenti ed alle Parti non contraenti.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art11 · fonte del testo