[1]Partecipazione di organizzazioni intergovernative.

[2]1. Ogniqualvolta nel presente Accordo si parla di "Governo" l'espressione vale per qualsiasi organizzazione intergovernativa che ha responsabilita' in materia di trattative, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza ogniqualvolta nel presente Accordo si parla della firma dell'accordo o del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure di una notifica o dell'indicazione dell'intento di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o dell'adesione di un Governo, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, l'espressione vale anche per la firma, per il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o per la notifica dell'applicazione dell'Accordo a titolo provvisorio o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. Le suddette organizzazioni intergovernative non hanno diritto di voto in quanto tali; in caso pero' di votazione su argomenti di loro competenza, esse sono autorizzate a disporre dei voti dei loro Stati membri, e li esprimono in blocco. In questo caso, gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare individualmente il diritto di voto. 3. Il paragrafo 1 dell'articolo 15 non si applica alle suddette organizzazioni intergovernative; dette organizzazioni possono pero' prendere parte alle discussioni del Comitato esecutivo sui problemi di loro competenza. In caso di votazione su problemi del genere, i voti di cui i loro Stati membri sono autorizzati a disporre in sede Comitato esecutivo sono utilizzati in blocco da uno qualsiasi di detti Stati membri.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art4 · fonte del testo