[1]Membri dell'Organizzazione.

[2]1. Ciascuna Parte contraente rappresenta un solo membro dell'Organizzazione, fatto salvo il paragrafo 2. 2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori delle cui relazioni internazionali essa e' attualmente ed ufficialmente responsabile ed ai quali il presente accordo si applica a norma del paragrafo 1 dell'articolo 71, si compone di una o piu' unita' che, prese separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di una piu' unita' che, prese separatamente, costituirebbero un membro importatore, detta Parte contraente e questi territori possono essere membri a titolo congiunto oppure, se la Parte ha fatto all'uopo una notifica, a norma del paragrafo 2 dell'articolo 71, i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono allora diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore possono diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi. 3. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art3 · fonte del testo