Il Consiglio di Associazione procede ogni anno ad un esame della situazione considerando fra l'altro le armonizzazioni gia' iniziate. Qualora, in seguito a tale esame, risultasse che gli scambi non si sviluppano in modo armonioso, il Consiglio di Associazione decide sui provvedimenti da adottare. Tali provvedimenti possono condurre in particolare: - ad una liberalizzazione complementare degli scambi secondo la procedura di cui all'articolo 35; - ad una revisione dell'elenco dell'allegato III.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art40 · fonte del testo