Le disposizioni degli articoli relativi alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio di Associazione, il quale si pronuncia dopo che siano state adottate le decisioni sull'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli all'interno della Comunita'.

Testo vigente dal 2 agosto 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002~art39 · fonte del testo